TERRE E ROCCE DA SCAVO.

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TERRE E ROCCE DA SCAVO.
18/02/2009

Dal 13 febbraio 2008, il D.Lgs. 4/08 elimina l’obbligo di parere ARPA e la distinzione tra piccoli e grandi cantieri determinando i nuovi obblighi per la gestione di terre e rocce da scavo.  

Premessa.
Con l’emanazione del D. Lgs. 4/2008 cambia in modo radicale la gestione delle terre e rocce da scavo.
Infatti, mentre nel passato il problema ha interessato per lo più le Regioni (e le Agenzie) impegnate alla realizzazione di grandi opere, ora investe tutto il comparto costruttivo nazionale.
Il D. Lgs. 152/2006 (art. 186, comma 3 e art. 266, comma 7) aveva previsto con varie modalità una serie di obblighi per la gestione di terre e rocce da scavo, con semplificazioni riguardanti i cantieri di piccole dimensioni (<6000 m3); inoltre, l’art. 186 richiedeva il parere ARPA, per la ricerca degli inquinanti e la verifica delle operazioni di recupero, che, si rammenta, debbono essere anche ora “Certe” e “Senza trasformazioni preliminari”.

Novità.
L’entrata in vigore del D. Lgs. 4/2008 (vigenza 13 febbraio 2008) ha modificato tale gestione, eliminando sia l’obbligo di parere preventivo da parte delle ARPA, sia le distinzioni tra piccoli e grandi cantieri.
Il risultato finale, in estrema sintesi, impone di far ricadere la responsabilità della gestione sugli attori coinvolti a vario titolo nella movimentazione e scavo di terre, i quali, oltre a dover essere certi della destinazione finale, si assumono la responsabilità della “NON CONTAMINAZIONE” della terra stessa, attraverso un’analisi chimica di caratterizzazione.


Analisi Chimica “SEMPLIFICATA” per la caratterizzazione delle terre da scavo, come da parere ARPA RIMINI, ex art. 186 D. Lgs. 152/2006:

  • Mercurio;
  • Cadmio;
  • Arsenico; 
  • Zinco; 
  • Piombo; 
  • Cianuri liberi;  
  • Idrocarburi C<12;
  • Idrocarburi C>12.

Quali controlli effettuare.
Al fine di gestire correttamente le terre da scavo, si consiglia dunque di continuare ad attenersi allo stesso protocollo di analisi dettato da ARPA Rimini per la richiesta di parere ex art. 186, ma analizzando in modo differente e più approfondito le terre da scavo in presenza di attività produttive, che, in qualche modo avrebbero potuto contaminare il suolo circostante.
Viene inoltre modificato il momento dell’accertamento delle caratteristiche di detti prodotti e della loro compatibilità con il sito di destino: occorre ora effettuare la relativa certificazione, all’atto della formazione delle terre, ovvero all’atto dello scavo.
È infine necessario dividere la gestione delle terre da scavo da quella dei rifiuti da Costruzione e Demolizione (C&D), essendo questi ultimi considerati rifiuti a tutti gli effetti.


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