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RIVALUTAZIONE DEI TERRENI

24/01/2013
Riaperti con la Legge di Stabilità 2013 (legge 228/2012, articolo 1, comma 473) i termini per la rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni societarie con riferimento a beni e valori di mercato.
La rivalutazione dei terreni (agricoli, edificabili e lottizzati, posseduti al 1° gennaio 2013) riguarda:
  • persone fisiche;
  • società semplici ed enti non commerciali.
La rideterminazione delle partecipazioni in società non quotate (qualificate o meno)  sono escluse quelle quotate in mercati regolamentati.
Rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni consente di ridurre il carico fiscale delle cessioni: facendo riferimento alla nuova perizia sui beni (magari rivalutati al ribasso) si può risparmiare sulla plusvalenza – tassabile ai fini IRPEF (articoli 67 e 68 del Tuir) – poiché l’imponibile della cessione del bene risulterà ridotto.

Beneficiari

  • Persone fisiche che detengono terreni e partecipazioni fuori del regime d’impresa;
  • Società semplici e soggetti assimilati;
  • Enti non commerciali per i beni fuori dall’esercizio dell’attività commerciale;
  • Soggetti non residenti con plusvalenze imponibili in Italia.
La rivalutazione (magari al ribasso, per adeguamento ai valori di mercato) può riguardare anche beni già affrancati tramite altre agevolazioni, scomputando dall’importo dovuto quanto già versato.

Tempo fino al 30 giugno 2013 (essendo domenica slitta al 1° luglio) per l’asseverazione della perizia e per versare l’imposta sostitutiva, pari al 4% per i terreni e partecipazioni qualificate e al 2% per le partecipazioni non qualificate.
Si intendono qualificate le partecipazioni superiori al 20% del capitale sociale per le società di capitali e al 25% per le società di persone.

Nel caso di rivalutazione ripetuta per gli stessi beni, come dicevamo, è possibile portare in detrazione l’imposta sostitutiva già versata nelle precedenti occasioni (articolo 7, comma 2, del Dl 70/2011).
Da tener presente che, visto il peso dell'IMU, la rivalutazione, con riferimento ai terreni, è CONSIGLIATA, solo a coloro che avessero in cantiere la cessione di tali beni a breve.

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