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    LA PRESTAZIONE ENERGETICA IN EDILIZIA SECONDO LA NUOVA DIRETTIVA 2010/31/UE
    La prestazione energetica in edilizia secondo la nuova direttiva 2010/31/UE
    21/01/2011

    Come si concretizza il risparmio energetico nell'industria secondo la nuova Direttiva 2010/31/UE, con effetto dal 1/2/2012.
    La Direttiva 2010/31/UE promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all'interno dell'Unione, ed è applicabile a tutti i tipi di azienda sia nel settore civile sia industriale.

    Sintesi della direttiva.

    • Nell'ottica dell'analisi costi benefici, già prevista dalla direttiva 2002/91, la direttiva 2010/31 definisce la valutazione del livello di prestazione energetica in relazione ai costi (art.4);
    • L'obbligo di costruire edifici ad energia quasi zero entro il 31 dicembre 2020 ed entro il 31 dicembre 2018 per quelli occupati o di proprietà degli enti pubblici (art. 9);
    • La scomparsa del limite dimensionale riguardante la superficie degli edifici sottoposti a ristrutturazione importante, stabilita dalla direttiva 2002/91 in 1000 m2, al di sopra della quale interviene l'obbligo di rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica fissati dallo Stato (art. 7);
    • L'obbligo di riportare, su tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali, l'indicatore di prestazione energetica nei casi di vendita e di locazione (art. 12);
    • La possibilità, per gli Stati membri, di ridurre la frequenza delle ispezioni degli impianti di riscaldamento, in presenza di un sistema di monitoraggio e controllo elettronico e tenendo conto dei costi che l`ispezione dell`impianto di riscaldamento comporta e del risparmio energetico previsto che ne potrebbe derivare (art. 14).

     

    Nuovi Edifici
    Per i nuovi edifici è necessario presentare prima dell'avio dei lavori una valutazione della fattibilità tecnica, economica e ambientale dell'utilizzo di sistemi alternativi di produzione dell'energia.
    Devono essere presi in considerazione:

    1. sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energia da fonti innovabili;
    2. la cogenerazione;
    3. il teleriscaldamento o telerinfrescamento urbano o collettivo, in particolare se basato interamente o parzialmente su energia da fonti rinnovabili;
    4. le pompe di calore.

    Lo studio preliminare, che deve essere documentato e reso disponibile per eventuali verifiche, potrà essere effettuato per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area. Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento e rinfrescamento collettivi, l'esame può essere effettuato per tutti gli edifici collegati all'impianto nella stessa area.



    Edifici esistenti

    Si rientra nella ristrutturazione importante quando:

    • il costo complessivo della ristrutturazione, per quanto riguarda l'involucro dell'edificio o i sistemi tecnici per l'edilizia, supera il 25 % del valore dell'edificio, escluso il valore del terreno sul quale questo e' situato;

    • oppure la ristrutturazione riguarda più del 25% della superficie dell'involucro dell'edificio.

     

    Attestato di prestazione energetica

    Il fine dell’attestato è consentire di valutare e raffrontare la prestazione energetica di diversi edifici/unità immobiliari con uno stesso metodo di giudizio.
    Inoltre, l'attestato deve contenere le raccomandazioni per il miglioramento della prestazione, a meno che manchi un ragionevole potenziale di miglioramento, sempre verificandone l'efficacia in funzione dei costi.
    L'attestato può comprendere, come informazioni supplementari, il consumo annuale, per gli edifici non residenziali, e la percentuale di energia da fonti rinnovabili rispetto al consumo totale.

    La novità è che, in caso di offerta in vendita o locazione, l'indicatore di prestazione energetica che figura nell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare sia riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali.
    Il documento deve essere mostrato al potenziale acquirente o nuovo locatario e successivamente consegnato a chi diventerà proprietario o locatario.

    Entrata in vigore e recepimento

    La direttiva e' in vigore dall'8 luglio 2010, ma gli Stati hanno tempo fino al 9 luglio 2012 per adottarla. L'applicazione delle diverse previsioni contenute nella direttiva puo' avvenire in tempi differenti, compresi tra il 9 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015.

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    Articolo realizzato in collaborazione con Istituto Giordano, Ente di Certificazione e Laboratorio di prova notificato ai sensi della Direttiva Prodotti da Costruzione (89/106/CEE), Ente di Certificazione del processo di produzione del cls preconfezionato, Ente di ricerca, Ente di formazione.


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