La Regione Emilia Romagna esercitando le proprie competenze in materia di tutela e sicurezza del lavoro (Art.117 Costituzione Italiana) ha reputato necessario disciplinare la tutela della salute e della sicurezza nei cantieri allo scopo di
prevenire gli infortuni causati in particolare dalle
cadute dall'alto.
Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n.2 del 2009 - approvato il 18 dicembre 2013.
L'atto introduce l'obbligo d'installazione dei dispositivi permanenti di ancoraggio, sulle coperture e sulle ampie e/o continue pareti a specchio, degli edifici, allo scopo di ridurre i rischi di infortuni durante l'accesso, transito ed esecuzione di lavori futuri.
L'atto in questione si applica agli edifici pubblici e privati quando si intendono realizzare:
- interventi di nuova costruzione;
- interventi riguardanti l'involucro esterno (pareti esterne perimetrali e/o coperture).
Per questi casi il proprietario dell'edificio o il committente dei lavori deve allegare alla pratica una dichiarazione di impegno alla
progettazione e installazione prima del termine dei lavori dei
dispositivi di ancoraggio permanenti e al deposito entro la fine dei lavori dell'Elaborato Tecnico dei dispositivi di ancoraggio presso lo Sportello Unico perl 'Edilizia.
Elaborato TecnicoL'Elaborato Tecnico è un documento, redatto da un tecnico abilitato, facente parte integrante del fascicolo del fabbricato (art.24 della L.R. 30 luglio 2013).
Il proprietario dell'immobile deve possedere copia dell'Elaborato Tecnico e consegnarlo ai soggetti interessati in occasione di interventi successivi sulle coperture e sulle ampie e/o continue pareti a specchio dell'edificio.
I dispositivi di ancoraggio installati sono conformi al presente atto se corredati da:
- relazione di calcolo di idoneità del supporto;
- certificazione del produttore dei dispositivi di ancoraggio;
- dichiarazione di corretta installazione dell'installatore;
- manuale d'uso;
- programma di manutenzione.
Le disposizioni contenute nel presente atto di indirizzo e coordinamento saranno efficaci decorsi 6 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Per tutti gli operatori di cantiere pubblichiamo copia completa dell'atto.
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