Quali sono le novità introdotte dal DM 17.01.2018 per il settore del legno strutturale?
Riassumiamo le principali novità che interessano i Fabbricanti e i Direttori Lavori.
Controlli in accettazione
Obbligatorietà dei controlli di accettazione in cantiere da parte del Direttore dei lavori: il §11.7.10.2 delle NTC obbliga il Direttore dei lavori ad effettuare, in fase di accettazione, quindi prima della messa in opera dei prodotti strutturali, una serie di controlli e verifiche sui materiali strutturali in ingresso.
Dette verifiche sono differenziate a secondo del tipo di materiale (legno massiccio, lamellare, pannelli base legno ed elementi giuntati).
Nelle vecchie NTC 2008 tale condizione anche se sottintesa non era scritta.
Questo vuoto era stato colmato già nel 2013 con la pubblicazione della norma specifica UNI TR 11499 - Legno strutturale – Linee Guida per i controlli di accettazione in cantiere.
La figura del
Direttore operativo e ispettore di cantiere secondo la UNI/TR 11499 acquisterà sempre maggiore importanza, sia tra i professionisti del comparto edile (Ufficio di Direzione Lavori), sia all’interno delle aziende che si trovano ad operare in cantiere come titolari del contratto di appalto con la committenza o come subappaltatori.
Per maggiori informazioni sul corso di formazione dedicato.
Formazione del Direttore Tecnico di stabilimento
Corsi di formazione e di Aggiornamento per Direttori tecnici della produzione: sono ora introdotti i corsi di aggiornamento, a cadenza triennale, e a carattere obbligatorio. Di conseguenza i Direttori che abbiano già seguito un Corso di formazione, in caso di mancato aggiornamento, vedranno decadere la loro qualificazione di Direttore.
Ulteriore novità consiste nel fatto che detti corsi dovranno essere preventivamente approvati dal STC.
Centro di Trasformazione e Produttori Uso Fiume/Trieste
Comunicazione annuale di conferma attività: con le nuove NTC 2018 cessa l’obbligo per i Centri di lavorazione.
I Fabbricanti (ovvero i Produttori di elementi Uso Fiume o Uso Trieste) dovranno invece continuare a confermare la loro attività entro il 31 gennaio di ogni anno, allegando la documentazione attestante i controlli di produzione effettuati nel corso dell’anno precedente.
Validità degli Attestati di qualificazione rilasciati dal STC: con le nuove NTC 2018 gli Attestati di produzione di elementi strutturali in legno (Uso Fiume ed Uso Trieste) avranno validità quinquennale.
Alla scadenza occorrerà inoltrare apposita istanza di rinnovo, pagando le relative tariffe indicate dal DM 67/2012. Gli attestati già rilasciati ai sensi delle precedenti NTC 2008 cessano di avere validità allo scadere dei cinque anni dall’entrata in vigore delle NTC 2018.
Gli Attestati di denuncia attività dei centri di lavorazione continuano ad essere senza scadenza (gli attestati rilasciati ai sensi delle NTC 2008 continueranno ad essere validi anche per le nuove NTC 2018).
Obbligo della Denuncia attività come centri di lavorazione: le NTC 2018 (§11.7.10.1) indicano chiaramente che i Produttori di elementi in legno marcati CE ( es. EN 14080 o EN 14081), qualora nei propri stabilimenti effettuino le lavorazioni tipiche dei centri di lavorazione, devono denunciare questa attività al STC, per ottenere il conseguente Attestato. I medesimi obblighi sono posti in
capo alle ditte straniere dotate di marcatura CE.
Nelle vecchie NTC 2008 tale condizione anche se sottintesa non era scritta.
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