16/01/2012 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 del 24 dicembre 2011, il Decreto 6 dicembre 2011 Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso di incendio.
Il provvedimento ha introdotto una proroga di 24 mesi al termine ultimo, inizialmente fissato dal D.M. 3 Novembre 2004 al 16 Febbraio 2011, per la sostituzione dei maniglioni non marcati CE installati sulle porte delle vie di esodo nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco: la nuova data di riferimento sarà quindi il 18 febbraio 2013.
Il decreto introduce solo un nuovo termine ultimo per la sostituzione dei maniglioni privi di marcatura CE; non abroga assolutamente le disposizioni del D.M. 3 Novembre 2004. Permane l’obiettivo del Legislatore: garantire la sicurezza, intervenendo laddove necessario per garantire l’adeguatezza del prodotto, sfruttando l’anno e poco più che ci separa dal nuovo termine per la programmazione e l’implementazione di tutti gli interventi necessari e dei relativi investimenti.
Il D.M. 3 Novembre 2004 Tale decreto, quale esempio di integrazione tra legislazione nazionale e normativa europea, ha fissato le regole di scelta per i dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (quando ne sia prevista l'installazione), stabilendo tra l’altro che: i dispositivi per le uscite di emergenza debbano essere conformi alla UNI EN 179 (art. 1) i dispositivi per le uscite antipanico invece debbano essere conformi alla UNI EN 1125 (art. 1) i dispositivi sopracitati debbano essere marcati CE (art. 5)
Introducendo inoltre un sistema di corretta identificazione del dispositivo, in funzione di alcuni parametri, quali: - la tipologia di attività;
- la presenza di pericoli di esplosione e specifici rischi di incendio.
L’introduzione dell’obbligatorietà della marcatura CE, che attesta la rispondenza a determinati requisiti essenziali di sicurezza, ha comportato e comporta un nuovo ruolo per tutti gli operatori interessati, che sono chiamati a farsi carico di ben precise responsabilità. L’utilizzatore quindi deve essere conscio che fa parte delle proprie responsabilità assicurare l’adeguatezza del dispositivo stesso: cosa a volte non sufficientemente considerata.
Per questo punto in particolare le disposizioni del decreto, integrando le normative comunitarie, hanno reso disponibili agli utilizzatori tutti gli elementi per una scelta/valutazione consapevole. Scarica il Decreto 6 dicembre 2011
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